Divorzio nuove norme, leggi e cambiamenti in atto
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Separazione e divorzio. Intervistiamo l’avvocato Domenica C. in merito ai cambiamenti in atto e a quelli prospettati su questi argomenti delicati che riguardano sempre più persone.

Avvocato ci può illustrare in cosa consistono i cambiamenti recentemente apportati alla Legge italiana in merito al divorzio?

In materia di divorzio, attualmente esistono due progetti distinti: il primo è il Disegno di Legge in discussione in Commissione al Senato che propone di ridurre in maniera consistente i tempi per ottenere la cessazione del vincolo coniugale (si tratterrebbe di 6 mesi in caso di accordo e 1 anno nel caso di conflitto, ma tutto ovviamente è ancora oggetto di approvazione) e l’altro strumento è il Decreto Legge n. 132 del 12.09.2014, in parte entrato in vigore, che ha introdotto novità molto importanti in tema di giustizia.

Quindi, ad oggi la normativa vigente resta quella indicata dalla Legge 898/1970?

Esattamente, ma il la Legge n. 162 del 10 novembre 2014 di conversione del già citato D.L. 132/2014 ha apportato comunque delle modifiche volte a rendere più snelli sia il lavoro dei tribunali sia i tempi di attesa per la comparizione dei coniugi avanti al Giudice.

La novità introdotta è la procedura cd. di negoziazione assistita in virtù della quale i coniugi possono raggiungere, con l’assistenza di “almeno un avvocato per parte“, un accordo per la composizione amichevole della controversia relativa a separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (nel caso di matrimonio concordatario) o scioglimento del matrimonio (nel caso in cui sia stato celebrato con rito civile) o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza più la necessità di adire il tribunale.

Affinchè aderiscano a detta procedura occorre però che , ai sensi dell’art. 3 3° comma della legge 898/70, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno 3 anni a far data dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Per ora ovviamente sono 3 anni ma se dovesse passare il DDL i tempi sarebbero estremamente ridotti (6 mesi o 1 anno).

Questo vuol dire che esistono due procedure?

In realtà, il legislatore nella Legge 162/2014 ha previsto che nel caso in cui non vi siano figli minori, di figli portatori di handicap o maggiorenni incapaci o non autosufficienti economicamente, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale ove non riscontri irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati per gli ulteriori adempimenti.

Certo sarà da comprendere nella prassi cosa il legislatore abbia inteso tutelare inserendo questa ulteriore cautela.

Se invece vi sono figli minori o con handicap grave o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizza “se risponde all’interesse dei figli”; in caso contrario, entro 5 giorni il Procuratore della Repubblica lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa entro i 30 giorni successivi la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

In entrambe le ipotesi, gli avvocati danno atto di aver tentato la conciliazione, di aver hanno informato le parti della possibilità di esperire mediazione familiare e di averle informate dell’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogn od iomologazion giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

In alternativa, l’art. 6 prevede che i coniugi potranno consensualmente concludere innanzi al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio con l’assistenza facoltativa dell’avvocato, un accordo di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio, o ancora di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Ma in questa ipotesi non devono esserci figli minori, o con handicap grave o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

E chi decide sui beni?

In quest’ultimo caso, l’accordo non può prevedere patti di trasferimento patrimoniale.

Ci saranno dei vantaggi economici?

Più che vantaggi economici, a meno che non si rientri nell’ipotesi in cui la richiesta si può fare direttamente all’Ufficiale di Stato Civile, l’assistenza del difensore ha lo stesso ruolo e la stessa importanza che ha avuto finora se si pensa che la definizione di una vita insieme è tra i coniugi molto spesso difficile, oltre che dolorosa.

Per ora ringraziamo l’avvocato e se avete quesiti scrivete alla redazione in merito alla separazione e divorzio.

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